AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELL'ISTANZA
1) Possono inoltrare domanda di contributo i proprietari o conduttori dei fondi agricoli sul territorio regionale purché non abbiano beneficiato o intendano beneficiare, per le stesse opere, di analoghi contributi da parte di altri Enti.
2) La richiesta di contributo deve essere presentata, prima dell'acquisto del materiale. Nel corso dell'anno non può essere presentata più di una richiesta di contributo da parte del soggetto interessato. La domanda può essere consegnata a mano (con consegna diretta agli Uffici) con servizio postale, pec o tramite le Associazioni di categoria e/o i Comuni.
Le richieste che non vengono consegnate di persona agli Uffici regionali dovranno essere corredate di fotocopia fronte-retro di un documento di identità del denunciante.
3) Alla domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati planimetria catastale e preventivo giustificato delle spese da sostenere per l'acquisto del materiale necessario alla realizzazione della struttura di prevenzione.
4) L'Amministrazione regionale provvederà a rilasciare apposito nullaosta, sulla base di quanto autocertificato dal richiedente, ferma restando la rispondenza ai requisiti definiti dall'Amministrazione regionale e alle disponibilità di bilancio.
5) Qualora la richiesta di contributo, inoltrata nei termini previsti, non possa essere riscontrata a causa dell'esaurimento delle risorse stanziate a bilancio, la stessa potrà essere automaticamente inserita nella
graduatoria dell'anno successivo, acquisendo priorità rispetto alle altre richieste pervenute.
6) Il termine per la trasmissione della comunicazione di fine lavori è fissato a 120 giorni dal rilascio del nullaosta. Possono essere concesse eventuali proroghe (non superiori a 120 giorni), previa presentazione, da parte dell’interessato, di apposita richiesta scritta da presentarsi entro i 120 giorni. Il mancato adempimento dei lavori entro i termini convenuti comporterà la decadenza del contributo ed esclude la possibilità di ripresentare nuove istanze.
7) A lavoro ultimato il richiedente dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione regionale tramite apposita lettera, allegando alla stessa la documentazione comprovante la spesa sostenuta e le fatture riportanti le indicazioni del beneficiario e il protocollo del nullaosta. L'Amministrazione regionale provvederà ad effettuare il relativo collaudo per verificare la messa in opera della struttura e procedere alla corresponsione del relativo contributo.
8) In base all'esito del collaudo effettuato, si provvederà a corrispondere il relativo contributo nella seguente misura:
a) al 60% del costo d'acquisto del materiale per la recinzione elettrificata (unità elettrica, fili, isolatori e pali) o metallica (rete e pali) su una spesa max. ammissibile di € 1.000,00 pari ad un contributo massimo di € 600,00 per singolo soggetto interessato e per superfici fino ad un ettaro;
b) all’80% del costo d'acquisto del materiale per la recinzione elettrificata (unità elettrica, fili, isolatori e pali) o metallica (rete e pali) su una spesa max. ammissibile di € 2.000,00 pari ad un contributo massimo di € 1.600,00 per superfici superiori all’ettaro o per recinzioni comprensoriali di superfici superiori all’ettaro;
c) al 60% del costo di acquisto di altra attrezzatura su una spesa max. ammissibile di € 800,00 pari ad un contributo massimo di € 480,00.
9) Al fine dell’erogazione del contributo, le aziende agricole dovranno essere in possesso di fascicolo aziendale (ai sensi del DPR 503/99, art. 9 co 1). La concessione del contributo per la messa in opera di strutture di prevenzione comporta la non ammissibilità delle domande di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture presenti sui fondi agricoli oggetto dell’intervento, per i successivi 5 anni, mediante sottoscrizione di apposita impegnativa.
Allegato: | 2019_modulo_prevenzione_danni_regione_liguria_ge--282-29.pdf |
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