L'albo pretorio in origine era il luogo dove venivano affissi tutti quegli atti che come condizione necessaria per acquisire efficacia e quindi produrre gli effetti previsti, devono essere portati a conoscenza del pubblico. La legge n.69/2009 dispone che “a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.